Indennità Covid turismo: domande entro aprile

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L’Inps dà le prime istruzioni sulle indennità Covid previste dal decreto Sostegni a partire da quella per i lavoratori stagionali del turismo (2.400 euro una tantum).

Per i lavoratori che hanno già usufruito delle indennità Covid del decreto 137 /2020 (Ristori) non sarà necessario presentare una nuova domanda.

Il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro potrà essere chiesto dai lavoratori appartenenti a queste categorie  (lavoratori intermittenti; autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo) anche se non hanno avuto quelle del decreto Ristori.

La domanda va fatta all’Inps, esclusivamente per via telematica, entro il 30 aprile, Per i lavoratori dello spettacolo il decreto Sostegni ha mantenuto inalterato il requisito contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Inoltre, da domani, martedì 30 marzo, si potranno iniziare a presentare le domande per il contributo a fondo perduto previsto dal dl Sostegni per le aziende e Partite Iva che abbiano perso almeno il 30% del fatturato medio mensile nel 2020 rispetto all’anno precedente, o abbiano aperto la loro partita Iva dopo l’inizio del 2019. In entrambi i casi, il limite dimensionale per accedere al contributo è fissato a 10 milioni di ricavi.

La possibilità di presengare domanda sarà aperta fino al 28 maggio. Le domande si possono presentare in proprio o attraverso un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.

I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

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